(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 10 aprile 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 192 del 29 gennaio 2001; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1987, n. 23, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "Art. 5 (Indennita' giornaliera). - 1. L'indennita' giornaliera e' corrisposta a decorrere dal giorno dell'avvenuta inabilita' e fino a quando la medesima impedisce all'interessato di riprendere il proprio lavoro. La durata dell'inabilita' e' comprovata dagli atti e dai certificati di cui all'art. 10. Per l'inabilita' temporanea l'indennita' e' fissata in L. 110.500 (Euro 57,07) giornaliere".