(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 15 del 10 aprile 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 192 del 29
gennaio 2001;

                                Emana

il seguente regolamento:
Art.  1.      1.  L'art.  5  del  decreto del presidente della giunta
provinciale 26 novembre 1987, n. 23, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito:
      "Art. 5 (Indennita' giornaliera). - 1. L'indennita' giornaliera
e' corrisposta a decorrere dal giorno dell'avvenuta inabilita' e fino
a  quando  la  medesima  impedisce  all'interessato  di riprendere il
proprio  lavoro. La durata dell'inabilita' e' comprovata dagli atti e
dai  certificati  di  cui  all'art.  10.  Per l'inabilita' temporanea
l'indennita' e' fissata in L. 110.500 (Euro 57,07) giornaliere".